Appunti sulla perequazione urbanistica nel Piano regolatore di Torino

Condividiamo gli appunti a cura del Comitato torinese del Forum Salviamo il Paesaggio Difendiamo i Territori

Gli appunti trattano la perequazione urbanistica proposta dal Progetto Preliminare del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC) di Torino. Sono considerazioni tecniche preliminari per facilitare le valutazioni complessive del meccanismo perequativo che risulterà applicato al piano.
La prima parte ha carattere introduttivo e riprende un po’ scolasticamente le analisi e considerazioni sulla perequazione maturate in questi anni. La perequazione urbanistica è una questione che riguarda la pianificazione urbanistica con speciale riguardo alla sua attuazione e gestione.
La seconda parte illustra l’impianto perequativo ipotizzato dalla normativa del Progetto Preliminare di Torino.

 

1. NOTE GENERALI SULLA PEREQUAZIONE URBANISTICA
Data la complessità della tecnica di perequazione e la difficoltà di riproporla in termini esaustivi ci limitiamo a richiamare le disposizioni regionali.

Legge Regionale n. 56/77
Art. 12 bis Perequazione urbanistica e accordi tra soggetti pubblici e privati
1. La perequazione urbanistica è strumento tramite il quale la pianificazione urbanistica persegue le seguenti finalità:
a) evitare le disparità di trattamento tra proprietà immobiliari;
b) ricercare l’indifferenza della proprietà nei confronti delle scelte del piano;
c) perseguire la certezza nella realizzazione delle urbanizzazioni, dei servizi pubblici e sociali, della viabilità, del verde e dell’edilizia sociale, economica e popolare;
d) promuovere il miglioramento della qualità ambientale, paesaggistica e architettonica, anche attraverso forme di compensazione.

2. La perequazione urbanistica trova attuazione tramite indicazioni planimetriche e normative degli strumenti urbanistici che possono comportare il trasferimento, la costituzione e la modifica di diritti edificatori. Essa si può applicare a territori organizzati in ambiti costituiti da parti anche non contigue.

3. La perequazione urbanistica persegue le finalità di cui al comma 1 mediante l’attribuzione negli strumenti urbanistici di equilibrati diritti edificatori alle aree incluse negli ambiti di cui al comma 2, prescindendo dalla localizzazione dell’edificabilità e dalle destinazioni d’uso assegnate dal piano alle singole aree, concentrando tali diritti sulle superfici fondiarie, nonché prevedendo la realizzazione delle dotazioni di servizi, anche mediante cessione gratuita delle aree ad essi destinate.

OMISSIS…

 

1.1 Motivi della perequazione
A fronte di innegabili criticità collegate alla complessità gestionale e richiedenti quindi competenze specifiche e risorse adeguate, alla perequazione sono normalmente riconosciuti numerosi aspetti positivi. In particolare:

semplificazione nell’acquisizione, sostanzialmente gratuita, delle aree per servizi pubblici da parte dei proprietari, riducendo i costi e i tempi amministrativi ed eliminando la necessità di esproprio col superamento, conseguentemente, della questione della “caducità” dei vincoli urbanistici in attesa dell’esproprio;
equità distributiva specialmente riguardante il rapporto tra i proprietari e tra i titolari di diritti edificatori e l’intera collettività: la perequazione consente di distribuire in modo più equo i vantaggi e gli oneri derivanti dalle scelte urbanistiche tra i proprietari di aree e quindi si realizzando una relativa indifferenza della proprietà immobiliare nei confronti delle scelte del piano urbanistico;
qualificazione della pianificazione perché collegata alla immediata dimensione operativa sia pubblica che privata;
incentivazione della partecipazione collaborazione pubblico-privato migliorando l’efficacia e riducendo la rigidità dell’attuazione soprattutto in funzione degli interessi pubblici perseguiti (servizi collettivi, housing sociale, paesaggio, ambiente);
minori pressioni nella formazione del piano (se i proprietari sono titolari dello stesso indice edificatorio, a prescindere dall’effettiva destinazione dei suoli, non sono più interessati a dirottare decisioni pubbliche verso interessi privati).

In sintesi, la perequazione urbanistica può essere uno strumento utile per l’amministrazione pubblica, ma richiede una gestione attenta e trasparente per evitare svantaggi e massimizzare i benefici.


1.2 Funzionamento della perequazione

Ritenendo utile una sintetica semplificazione introduttiva si può affermare che il metodo perequativo funzioni in questi termini:

– attribuzione di un valore edificatorio omogeneo a tutte le aree rientranti in un ambito interessato da un intervento di trasformazione urbanistica;
– previsione di un’area ristretta nella quale dovrà concentrarsi l’edificazione e sulla quale verranno trasferiti tutti i diritti edificatori delle aree rientranti nell’ambito perequato;
– prescrizione che al Comune vengano trasferite gratuitamente le aree destinate a servizi.


1.3 La tecnica perequativa

L’operazione di ridistribuzione degli effetti del piano richiede la determinazione del quadro di riferimento tramite il ricorso all’indice perequativo e la determinazione delle modalità di trasferimento dei diritti (volumetrie) e dei vincoli (inedificabilità) edificatori al fine di equilibrare costi e benefici dell’attività dei soggetti che partecipano alle trasformazioni urbane.
Le tre fasi costituenti la fondamentale premessa per una perequazione efficace sono:

classificazione dei suoli: detta fase è costituita da un’analisi finalizzata all’individuazione di un certo numero di classi formate da lotti tendenzialmente omogenei del punto di vista delle condizioni esistenti di fatto e di diritto;

attribuzione volumetrica ai lotti di una determinata classe: detta fase prevede l’attribuzione di un eguale volumetria ai lotti appartenenti alla medesima classe indipendentemente dalla destinazione finale, cioè delle successive ipotesi progettuali;

previsione delle regole sulla trasformazione cioè la scelta del modello perequativo: è la fase che determina situazioni progettuali ma soprattutto attuative e gestionali diverse a seconda del modello perequativo a cui si intenda aderire con particolare riferimento ad una perequazione endoambito (o, secondo altra definizione, perequazione parziale o a posteriori) o, ad perequazione diffusa (anche detta perequazione generalizzata o a priori). Sono tuttavia frequenti delle scelte perequative intermedie o parziali determinate dalle aspettative del Comune, dalle condizioni territoriali o socio-economiche o dalla efficenza e autorevolezza dell’Ufficio tecnico Comunale, cc.

Pertanto è utile un breve, e forse un po’ astruso, esame delle tipologie perequative.


1.4 TIPOLOGIE DI PEREQUAZIONE

Innanzi tutto é bene ricordare che la perequazione ha un riferimento storico consolidato rappresentato dai piani di lottizzazione e dai piani esecutivi convenzionati (PEC in Piemonte) consistenti in progetti urbanistici nel cui perimetro le quote di superfici dei singoli proprietari sono state convertite in quote di cubatura edilizia e di aree dismesse al Comune per realizzare le infrastrutture e le aree per servizi. Il tutto regolato da una convenzione fra privati operatori e il Comune.
La perequazione urbanistica non esprime un progetto urbanistico concluso ma si “limita” a distribuire nell’azzonamento del prgc le volumetrie private e le aree pubbliche attraverso il trasferimento di cubature.

a. Perequazione classica a posteriori o anche endoambito
Riguarda ambiti circoscritti nei quali i diritti distribuiti tra i proprietari coincidono con l’edificabilità attribuita dal piano in forza della sua autonomia e discrezionalità. I valori oggetto di perequazione (volumetrie) sono gli stessi che il piano attribuisce alle superfici territoriali interessate ed i diritti maturati all’interno del comparto (volumetrie) non possono essere trasferiti all’esterno.

L’indice previsto di edificabilità è attribuito alle aree di trasformazione tramite una quota di edificabilità privata e una quota di volumetrie pubbliche e di suoli destinati alla comunità. L’indice perequativo è unico e dev’essere necessariamente inferiore all’indice fondiario attribuito alle aree destinate all’edificazione affinchè i proprietari delle aree destinate all’edilizia privata siano “costretti” a comprare i diritti edificatori dai proprietari delle aree con destinazione pubblica. Sono “costretti” nel senso che non è conveniente costruire senza aggiungere altra volumetria alla propria. Il privato penalizzato dalla destinazione a servizi prevista dal piano perequativo condividerà comunque i vantaggi dello stesso.

Detto diversamente, il PRGC assegna una potenzialità edificatoria all’ambito nella sua interezza ed è poi il piano attuativo, o altra soluzione perequativa, a ripartire tra tutti i proprietari delle aree interessate dagli interventi le capacità edificatorie e gli oneri correlati alla realizzazione dei servizi pubblici.

Inoltre è praticabile una variante a questo modello classico secondo la quale anche l’edificabilità attribuita ad aree esterne al comparto (anche non contigue) può concorrere alla trasformazione del comparto. In questo caso la edificabilità convenzionale attribuita alle aree esterne per le quali il PRGC esclude la trasformazione urbanistica viene spostata all’interno del comparto determinando una capacità edificatoria aggiuntiva mentre la perequazione degli oneri viene ripartita tra tutte le aree esterne o interne al comparto.

b. Perequazione generalizzata, estesa e a priori
In questo caso il PRGC si limita a prefigurare due macro categorie di fondi (aree di decollo e di atterraggio) lasciando all’iniziativa dei singoli l’individuazione delle possibili soluzioni di atterraggio; il piano non individua quindi la destinazione puntuale dei diritti edificatori ma prevede unicamente che ogni trasformazione sia il risultato di un trasferimento di diritti edificatori provenienti da un fondo sorgente (zona decollo) che si sommano a quelle proprie del fondo accipiente (zona atterraggio) (che nel nel caso di Torino è dato dall’I.B.).

Nel area di atterraggio è previsto un indice di edificabilità convenzionale uniforme per categorie di aree ed espressione dello stato di fatto e di diritto esistente; in sostanza tale indice prescinde dal progetto di piano in elaborazione (e dal relativo carico urbanistico). Il suo valore è volutamente basso e insufficiente per consentire una trasformazione (sia di rigenerazione che di nuova costruzione) nell’area. Essa deve quindi passare obbligatoriamente per la concentrazione sul fondo dei diritti edificatori alloctoni imponendo al privato l’acquisto di aree/volumi in più poi cedute al Comune.

c. Altri modelli intermedi semplificati e mirati
Come già scritto in precedenza, nella realtà si sono succedute esperienze perequative ibride, risultato di interpretazioni pragmatiche del principio perequativo che, di volta in volta, si sono adattate alle caratteristiche urbanistiche e socio-economiche del territorio ma probabilmente anche alla capacità tecnica e alla autorevolezza degli uffici tecnici comunali.
Citiamo come esempio:

applicazioni miste dei modelli perequativi in cui vengono differenziate le aree dove viene applicata una perequazione diffusa, dai tessuti consolidati dove viene applicata la perequazione per comparti;
applicazioni parziali limitate ad alcune componenti strategiche del territorio o limitate ad alcuni segmenti (eventualmente anche non contigui) del territorio trasformabile (zone da riqualificare o di nuova espansione, previsioni infrastrutturali), caratterizzate da necessità o intenzioni edificatorie consistenti, con dispiegamento dei volumi entro le aree di concentrazione e contestuale cessione delle superfici a vantaggio del Comune.
applicazioni episodiche per esempio con legame unico e diretto fra le aree di decollo e atterraggio e in funzione di una acquisizione gratuita e semplificata di aree per servizi pubblici.

d. Soluzioni perequative svincolate dal suolo
Viste le previsioni del nuovo PRGC di Torino appare utile citare anche la modalità perequativa costituita dalle premialità (premi di cubatura) che di fatto è un credito edilizio. Essa in genere:

– è molto ampia e diversificata (risparmio energetico, riqualificazione urbana, edilizia residenziale sociale, valorizzazione ambientale e paesaggistica,…);
– origina una entità (unità di superficie o volume edificabile) analoga alla capacità edificatoria creata dal piano perequativo;
– è anche trasferibile su suoli diversi da quelli che l’hanno generata, nel senso che l’area di impiego del credito non è predeterminata.
Aspetto problematico del credito edilizio è quindi costituito dall’incertezza su tempi e luogo della sua materializzazione.

Parentesi conclusiva
L’attività della perequazione urbanistica, finalizzata alla qualificazione della pianificazione e soprattutto alla gestione urbanistica risente di un approccio che tende ad una prevalenza del criterio di utilità economica.
L’impressione è che la città e il suo sviluppo divengano secondari rispetto alla creazione e alla distribuzione del plusvalore immobiliare esito delle scelte amministrative, fino a trasformare le partnership pubblico/privato in strumenti di natura parafiscale per il finanziamento di opere ed interventi pubblici.

 

1. NOTE SULLA PEREQUAZIONE URBANISTICA NEL NUOVO PIANO REGOLATORE

1. La diffusione della perequazione nel Piano Regolatore
La perequazione proposta (Perequazione generalizzata, estesa e a priori) benchè non comprensiva dell’intero territorio pianificato racchiude l’essenza della struttura urbana (città consolidata) e rappresenta (assieme alla scomparsa dello zoning delle destinazioni d’uso) l’attributo che meglio caratterizza il piano. Procedendo con una analisi più chirurgica si colgono comunque le inevitabili differenziazioni.

2. Zone escluse dalla perequazione. Sono le seguenti:

Zona centrale storica (Norme Tecniche di Attuazione art. 15) escluse perché prive di trasformazioni consistenti che non sarebbero compatibili con gli obiettivi di tutela e conservazione del tessuto urbano che si regge su una disciplina orientata alla salvaguardia dei valori storici e morfologici

Zona della città consolidata collinare (NTA art. 17) escluse perchè prive di trasformazioni consistenti che non sarebbero compatibili con un impianto a bassa densità insediativa posto in un contesto ambientale e paesaggistico.

3. Zone interessate dalla perequazione
Sono divise in zone di decollo (Sending Areas) e zone di atterraggio (Receiving Areas) delle volumetrie o diritto edificatorio che determina un sistema funzionante in modo integrato: le prime cedono diritti edificatori (volumetrie) e vengono poi destinate a finalità pubbliche, ecologiche o collettive, le seconde ricevono queste volumetrie (CEM) che si aggiungono a quelle già esistenti e a quelle edificabili grazie all’indice base uguale per tutte (IB), realizzando quindi una trasformazione urbana espressione prevalente dell’imprenditoria privata.


3.a) Aree di decollo.
Sono le seguenti:

Zona destinata ad attrezzature e impianti di interesse generali (NTA art. 18) e riguardano le specifiche zone urbanistiche:

Aree destinate a servizi urbani o infrastrutturali, (ind. base perequativo IB = 0,30 mq/mq) disciplinate dall’art. 32 delle NTA con la funzione di cui all’art. 21 della LR 56/77 e prioritariamente da cedere al Comune.

Aree destinate a servizi urbani ed infrastrutturali (ind. base perequativo IB = 0,15 mq/mq) disciplinate dall’art. 32 delle NTA con la funzione di cui all’art. 22 della LR 56/77) da cedere al Comune o asservire a uso pubblico.

Aree destinate a servizi ecosistemici o ambientali, (ind. base perequativo IB = 0,02 mq/mq) disciplinate dall’art. 33 con la funzione di cui all’art. 21 della LR 56/77); in questo caso – i proprietari mantengono la disponibilità dei terreni con vincolo di tutela e quindi destinati ad attività compatibili come l’agricoltura o la manutenzione ambientale.

Riepilogando, queste tre destinazioni d’uso del suolo sono disponibili per le esigenze collettive tramite cessione, asseveramento ad uso pubblico o convenzione con vincolo perpetuo di non trasformabilità, e trovano riconoscimento urbanistico nelle seguenti aree:

– AREE A STANDARD URBANISTICI E SERVIZI SOCIALI ED ATTREZZATURE A LIVELLO COMUNALE (NTA art. 32)

– Aree a standard urbanistici per servizi sociali e attrezzature di interesse generale (art. 33) che costituiscono lo standard urbanistico attuativo rispettivamente dell’art. 21 e dell’art. 22 della LR. n. 56/77.

 

3.b) Aree di atterraggio. Sono tutte poste nella città consolidata (NTA art. 16). Per queste aree il Piano stabilisce due livelli di edificabilità:

1. Livello della potenzialità propria determinato dall’indice base perequativo, (IB = 0,30 mq/mq, uguale per tutte le zone di atterraggio) in relazione alle caratteristiche urbanistiche, morfologiche e funzionali dell’ambito; interpreta quindi la natura e le dinamiche insediative in atto.

2. Livello della potenzialità derivata, determinato dalla capienza edificatoria massima (CEM) che si alimenta tramite i diritti edificatori trasferiti dalle zone di decollo; rappresentante la soglia di densificazione oltre la quale non è consentita ulteriore edificazione.

Proponiamo, ancorché assodato, un ulteriore chiarimento,. Nel nuovo Piano Regolatore il diritto edificatorio di base (IB) è concesso a tutti i suoli della sola città consolidata (e non su suoli inedificati, situazione questa che più immediatamente consentirebbe di cogliere la funzione perequativa del piano, ossia quella di rendere tutti i proprietari/suoli uguali di fronte alle scelte del piano), pertanto l’entità di tale diritto volumetrico deve necessariamente tenere conto delle condizioni edilizie in atto, ovvero delle cubature già esistenti. Ne consegue che, se le suddette cubature esistenti sono uguali o maggiori dell’indice base perequativo-IB, non è consentita, di diritto, la realizzazione di ulteriore volumetria aggiuntiva (in questo caso l’indice base perequativo = 0,30 mq/mq viene convenzionalmente adeguato alla cubatura esistente). Se invece è minore, è possibile, per diritto ammesso e quindi gratuito, l’edificazione di ulteriore volumetria fino alla saturazione dellindice base perequativo-IB Sarà comunque possibile incrementare la volumetria fino alla soglia della capienza edificatoria massima (CEM) ma solo tramite l’acquisto di diritti edificatori (volumetria) maturati nelle aree di decollo e previo passaggio al Registro dei diritti edificatori.

Fatta questa premessa, di seguito si riportano gli ambiti di atterraggio:

1. Zone della città consolidata (NTA art. 16), al cui interno ci sono tre classi:

zona B1 — città consolidata densa (1,35 mq/mq)
zona B2 — città consolidata a media densità (1,00 mq/mq)
zona B3 — città consolidata discontinua (0,60 mq/mq)

2. Aree di trasformazione (NTA art. 29, elab. R03-00-01 Disciplina specifica Schede documento).  Su tali aree insiste un indice variabile definito nelle Schede dell’elab. Disciplina specifica Schede documento e compreso fra 0,60 mq/mq, 1,70 mq/mq.

3. Aree ad elevati livelli di accessibilità (1,70 mq/mq) (NTA art. 9) (in ragione del loro ruolo strategico nel sistema urbano.)

Ricordiamo che: la volumetria acquisita dalle aree di decollo si colloca fra l’indice IB (= 0,30 mq/mq) e l’indice CEM (= 0,60 mq/mq,→ 1,70 mq/mq).

4. Ulteriori diritti edificatori
Nell’impianto perequativo sono presenti altri diritti edificatori sotto forma di premialità volumetrica (aggiuntive a quella esaminate finora) che risultano sostanzialmente svincolate dal territorio cioè non sono espressione di meccanismi contabili sviluppati da superfici topografiche. Sono previsti dai commi 7.04 e 7.05 dell’art. 7 delle NTA e riguardano la realizzazione di ulteriori opere di interesse pubblico esterne a convenzioni, la realizzazione di edilizia residenziale, le attività edilizie funzionali al contrasto isole di calore mediante interventi finalizzati alla forestazione urbana in aree di proprietà privata, all’aumento della permeabilità del suolo attraverso la depavimentazione del suolo già consumato. Modalità queste che prefigura una sorta di credito edilizio che è un istituto giuridico che separa il diritto a costruire dal terreno su cui si realizza l’intervento edilizio.


5. Alcune considerazioni
Nel sintetizzare in modo discorsivo l’impostazione della perequazione urbanistica è sorta l’esigenza di annotare alcune breve considerazioni maturate sul momento. Di seguito sono dunque riportati in forma prosaica alcuni spunti e interrogativi eventualmente da sviluppare.

Trasparenza e condivisione dell’attività perequativa. E’ il nodo fondamentale per accettare la perequazione come viene proposta dal PRGC e per intervenire sugli effetti di trasformazioni che prima erano valutabili nei procedimenti di variante urbanistica.

– Gestione della disciplina del piano (e dell’attività perequativa). Non c’è dubbio che rispetto al prgc tradizionale l’impianto disciplinare appare estremamente generico e flessibile richiedendo pertanto una uniformità di interpretazione e una capacità di gestire gli ampi spazi di discrezionalità alfine di evitare disparità di trattamento delle trasformazioni attuative del PRGC.

Sostenibilità della densificazione. E’ necessario una verifica puntuale sulla consistenza della CEM, confrontandola con l’impianto insediativo attuale e con le soglie previste dal PRGC vigente alfine di evidenziare i rischi di una eccessiva densificazione, ciò in particolare in alcuni contesti.

– Premialità extraterritoriali. Occorre rilevare che oltre alla tradizionale fruizione di diritti edificatori attribuiti (IB) o acquistati (CEM) le NTA (art. 7.04-5) consentono diritti edificatori aggiuntivi non maturati dalle volumetrie atterrate ma a compensazione di iniziative private di infrastrutturazione urbana o per edilizia sociale; sono premialità volumetriche in genere non contabilizzate a priori (che comunque non possono superare la CEM) che si configurano come sostanziali crediti edilizi. Si pone il problema di valutare correttamente l’entità dei premi volumetrici maturati da queste iniziative.

– Valorizzazione immobiliare da trasferimento volumetrico. Richiede particolare attenzione l’operazioni di trasferimento volumetrico fra aree normative (NTA art. 7.03, f) che appare finalizzata alla sua valorizzazione previa la rilocalizzazione in ambiti di probabile maggiore prestigio e quindi di maggior qualità economica. La socializzazione di quota di tale valore aggiunto previo prelievo del 50% con contributo straordinario dimostra comunque l’intenzione di recuperare il valore aggiuntivo generato dal Piano regolatore.

[NB. E’ bene ricordare che la totalità della CEM prevista sembrerebbe non è raggiungibile nella sua totalità in quanto le aree di decollo producono minore volumetria]

Determinazione del valore dell’indice IB. In merito alla previsione di un valore unico (0,30) per tutti gli ambiti della città consolidata, operazione condivisibile in linea di principio, è comunque lecito chiedersi se tale uniformità rappresenti fedelmente l’intero contesto oppure siano riscontrabili condizione urbanistiche, giuridiche e fondiarie diversa fra le delle varie zone. Ciò per evitare il rischio di trattare in modo uniforme delle zone non caratteri diversi (?).

– Gestione del mercato dei diritti edificatori – Registro dei diritti edificatori. E’ necessario un ruolo progettuale e programmatico del Comune; nel merito si può constatare che se il Comune ha scarsa influenza nella determinazione nella scelte delle trasformazioni private, esso dovrebbe, perlomeno, governare/programmare in modo rigido l’utilizzo delle aree pubbliche, con funzioni sociali e di salvaguardia ambientali (aree di decollo).

– Il Registro dei diritti edificatori richiede comunque approfondimenti e chiarimenti stante il ruolo nella gestione economica delle trasformazioni.

– Certezza sul progetto della città pubblica. Visti i timori che si avvertono merito alle previsioni di cubature sulle aree a servizi pubblici, è opportuno chiarire, ancorché sia cosa del tutto pleonastica, che la dotazione di potenzialità edificatorie riconosciute a tali aree non pregiudica la funzione pubblico o l’inedificabilità qualora prescritta. Le previsioni a servizi pubblici indicate nelle cartografie progettuali restano quindi vincolante e non compromesse dall’apposizione di indici di edificabilità (che troveranno efficacia esclusivamente nelle aree di atterraggio presenti nella città consolidata).

– Opportunità di deroga. Sono deroghe che richiedono necessariamente delle verifiche locali (NTA art. 6.04, art. 21-Aree a cortina continua).

Un pensiero su “Appunti sulla perequazione urbanistica nel Piano regolatore di Torino

  1. Sulla discrezionalità, già nel Quaderno sulla perequazione, è in realtà fissato perentoriamente un limite laddove, nel Progetto Preliminare (in seguito P.P.) , si afferma: ‘..La contribuzione dei privati assume carattere ordinario e non negoziabile: l’adesione al meccanismo perequativo non deriva da accordi, ma dall’applicazione automatica delle regole di Piano..’. Tutti gli strumenti di cui il P.P. si dota sono, in effetti, volti a istituire un percorso sufficientemente preordinato proprio per evitare spazi che possano indurre, favorire e promuovere l’interpretazione soggettiva per pretendere la trattativa su singole e personali varianti. La delimitazione dell’ambito di intervento, la classificazione dei suoli, l’attribuzione degli indici edificatori, l’individuazione degli ambiti soggetti a trasformazione urbanistica (AT) nonché quella delle aree oggetto di perequazione, costituiscono un primo, introduttivo filtro per orientare la conoscenza e la valutazione dei passaggi successivi del P.P. Gli elementi da considerare in successione sono altrettanti filtri come la classificazione dei suoli (analisi dei suoli in base alle loro caratteristiche di fatto e di diritto; come l’attribuzione, motivata, degli indici di edificabilità; come la definizione degli strumenti di gestione (delimitazione dei comparti perequativi per la determinazione delle regole di utilizzo dei diritti edificatori e l’integrazione delle regole perequative con le altre regole di trasformazione della città). Si tratta di un corposo dispositivo (doveroso) in cui non paiono alloggiare margini di indeterminazione procedurale favorente la discrezionalità. Si tenga presente che in più di un’occasione, il P:P. dichiara la possibile integrazione e maggior definizione dei vari aspetti delle norme (anche a seguito delle osservazioni attese).
    Quanto alla ‘…verifica puntuale sulla consistenza della CEM, confrontandola con l’impianto insediativo attuale…’ (uno dei punti scontatamente più delicati) vengono in soccorso alcune affermazioni utili al chiarimento (anche se non in grado di diradare completamente le ‘nubi’); ‘… L’impiego dei diritti trasferiti è subordinato al rispetto delle condizioni di compatibilità urbanistica, ambientale e paesaggistica stabilite dal Piano e dai relativi strumenti attuativi…….. I diritti edificatori derivanti dalle Sending Areas non sono esercitabili sul suolo di origine, ma esclusivamente nelle aree individuate dal Piano come riceventi. Pertanto, se a fronte del procedimento di ‘atterraggio’ dei diritti edificatori, L’Ufficio del Piano è in grado –deve esserlo- di opporre una chiara cartografia con le possibili sedi dell’atterraggio suddetto (corredato dell’esito dell’esame in dettaglio della classificazione dei suoli, dell’attribuzione degli indici, delle quantità di CEM rimaste per ogni appezzamento, ecc. ecc. da condividere con i privati) il problema sarebbe senz’altro in via di soluzione/accettazione. La verifica dell’atterraggio, penso di poter dire, riassume e sintetizza la verifica di tutto il sistema perequativo nonché dell’intero P.P.

    Nel merito della valorizzazione -che si ottiene ‘…previa la rilocalizzazione in ambiti di probabile maggior prestigio e quindi di maggior qualità econmica ..’- e che dimostrerebbe l’intenzione di recuperare il valore aggiunto generato dal PRG è non solo un’intenzione ma, finalmente, una precisa decisione per attuare la preannunciata ridistribuzione della valorizzazione che non si genera in questo PRG: si è sempre generata in tutti i PRG del mondo perché annessa ad ogni suo intervento edilizio, con la differenza che, finora, dell’effetto di tale valorizzazione ha sempre solo beneficiato il privato. Scopo della perequazione è quello di rendere praticabile la spartizione al 50% tra pubblico e privato della valorizzazione che comunque si crea. E’ il punto forse cruciale -che si collega al precedente- sulla verifica della Capacità Edificatoria Massima: una volta assegnati i diritti edificatori e –anche in base alla loro capienza, ovviamente- si tratta di destinarli nella città consolidata. Il P.P. dice che è il Piano ad individuare l’area degli atterraggi ma è evidente che prima di dare il proprio benestare a tutta l’operazione perequativa, il privato tende a garantirsi l’atterraggio in una zona con alto indice perché la più commerciale e quindi di maggior valore che, seppur ridotto della metà, la metà che gli rimane è comunque più alta di quella della altre aree e di livello immobiliare più profittevole.
    Concordo nella vigilanza sul modo di governare e programmare l’uso delle aree pubbliche per usi sociali tra cui la salvaguardia dei caratteri ambientali. Ma non solo delle aree di decollo (Sending Areas) perché un baco del P.P., è la (finta) dimenticanza di stabilire, in modo categorico, che tutti i vuoti urbani -liberi da pregressi impegni legali o prefigurazioni progettuali- siano prescritti come aree a verde.
    Concordo anche sulla necessità della (preventiva) chiarezza sul programma del Piano dei servizi per la città. Ci sono servizi sociali deficitari in modo cronico e macroscopico da decenni (come casa e sanità) perchè la loro entità e diversificazione andrebbe confrontata con le quantità insediative derivanti dalla somma del recupero dei terreni a seguito del buon esito della perequazione urbanistica. Anche in ipotesi, il calcolo della somma delle Sending e delle Receiving Areas verificherebbe la fattibilità dell’intero programma di servizi. Non ultimo, il vantaggio di poter predisporre le priorità di tale programma che potrebbe (dovrebbe) indurre ad una verifica di piano partecipato sul modello di quello per le decisioni sul bilancio comunale applicato in varie parti del mondo ma non in Italia, purtroppo.

    ‘…La perequazione urbanistica, finalizzata alla gestione urbanistica risente di un approccio che tende ad una prevalenza del criterio di utilità economica..’. Non cè dubbio ma nel senso che grazie alla perequazione diventa possibile finanziare le opere pubbliche senza il ricatto della mancanza dei fondi necessari per acquisire i terreni che servono allo scopo. La città e il suo sviluppo non mi sembra che siano ‘..interpretati come secondari..’ dal momento che tutto il sistema costruito dal P.P. è finalizzato al riequilibrio tra vantaggio (certamente economico) del privato per il pari vantaggio (economico) di parte pubblica per essere devoluto al benessre sociale. E’anche –e soprattutto- nella vigilanza dei cittadini (nostra) verificare che le aree e il 50% di plusvalore immobiliare che il Comune progressivamente acquisisce siano utilizzati per la realizzazione dei servizi mancanti e che quelle aree, diventate pubbliche, sta effettivamente ospitando nuovi servizi per tutti.

    Nel rispondervi posso aver ingenerato il sospetto di ergermi a difensore preordinato dell’operato del Comune di Torino di cui condivido la scelta del ricorso alla perequazione urbanistica. Per Torino è la prima volta e in netta con il 50% di valore da recuperare per il bene pubblico: ’..il Piano definisce la contribuzione dei soggetti privati sotto forma di acquisto dei diritti edificatori e di una ripartizione delle plusvalenze generate dalle decisioni urbanistiche e dagli investimenti privati, garantendo così la restituzione alla collettività di una quota del valore prodotto.
    In realtà sto redigendo non poche mie osservazioni al P.P. L’osservazione principale (nascosta) che credo di poter condividere con Voi è quella del limite strutturale della perequazione urbanistica: il suo corrispondere al prezzo dei terreni da acquisire con la moneta edificatoria in netto contrasto con la dichiarata volontà del consumo zero dei suoli. E’ la contraddizione insita nella moneta di scambio per la quale il processo non potrà non fare i conti con la finitezza dei suoli della città consolidata sia in ‘Sending’ sia in ‘Receiving. Per questo, nell’ultimo mio libro -che Vi segnalo qui sotto-, non concludo inneggiando alla perequazione nelle forme adottate e operanti anche in Italia perchè non sempre la proprietà privata (intoccabile) si rende disponibile nonostante le lusinghe e perché gli appezzamenti già costruiti, oltre una certa densità, non possono essere forzati. Ma se permane la logica (il principio) della spartizione del surplus di rendita netta anche per le ristrutturazioni, le rigenerazioni, gli aggiornamenti, ecc. -che saranno sempre attivi e da attivare- e la transazione tornerà alla moneta sonante, allora perequare (= riequilibrare) tra pubblico e privato continuerà ad essere possibile a beneficio anche degli aggiornamenti, rigenerazioni e quindi e ristrutturazioni dei servizi pubblici.

    Saluti
    EB . 03.05.26

    https://www.booksprintedizioni.it/libro/saggistica/la-rendita-fondiaria-urbana-bene-comune

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